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Dichiarazione dei redditi: sconti fiscali per la tua casa


Ecco un quadro riepilogativo di tutti gli sconti fiscali relativi agli immobili, di cui è possibile fruire nella dichiarazione dei redditi, modello 730 o UNICO.

Sconti fiscali per la casa I contribuenti possono scaricare nella loro dichiarazione dei redditi, modello 730 ordinario e precompilato o nel modello UNICO Persone Fisiche, una serie di spese sostenute per sé e per la propria famiglia, ottenendo così degli sconti sull’IRPEF dovuta, l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Ecco un riepilogo dei principali sconti fiscali previsti per l’immobile.

Detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione È possibile detrarre dall’IRPEF una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici. In particolare, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

-50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016 con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare; -36% con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2017.

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono i seguenti:

-interventi di manutenzione ordinaria solo se effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali, come fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera. -interventi di manutenzione straordinaria,

-restauro e risanamento conservativo.

-ristrutturazione edilizia.

Bonus mobili Tra le spese che il contribuente può scaricare nella propria denuncia dei redditi troviamo anche il bonus mobili. Il decreto legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’IRPEF nella misura pari al 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per l’arredo dell’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione. Quindi, per avere la detrazione è necessario realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali. La detrazione fiscale è prevista per l’acquisto realizzato dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 di mobili nuovi come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione e di grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), come frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, ventilatori elettrici apparecchi per il condizionamento. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, in dieci quote annuali di pari importo e deve essere calcolata su una cifra massima di 10.000 euro.

Detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica Oltre alla detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia e al connesso bonus mobili, il contribuente nel modello 730 o nel modello UNICO può indicare anche le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica sul proprio immobile. In tal caso la detrazione fiscale che si ottiene è pari a:

-55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013 -65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Gli interventi che permettono di godere della detrazione fiscale sono:

-riqualificazione energetica di edifici esistenti

-interventi sugli involucri degli edifici -installazione di pannelli solari -sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale -acquisto e posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006 -acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La legge di stabilità 2016 ha esteso l’agevolazione anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.

Detrazione fiscale sugli interessi passivi per mutui ipotecari Il contribuente che stipula un mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale propria o di suoi familiari, può detrarre dall'IRPEF, nella misura pari al 19%, gli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione pagati alla banca con cui ha contratto il finanziamento. La detrazione fiscale deve essere calcolata su un importo annuo massimo di 4.000 euro e per averne diritto il contribuente deve essere intestatario del mutuo e proprietario dell'abitazione. La detrazione spetta a condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Si possono scaricare nella denuncia dei redditi gli interessi riferibili al costo di acquisto dell’immobile, dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori. Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo tra cui si annoverano:

-l’intero importo delle maggiori somme pagate a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta -la commissione che spetta agli istituti per la loro attività di intermediazione -gli oneri fiscali, compresa l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l’imposta sostitutiva sul capitale prestato -le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica

-la penalità per anticipata estinzione del mutuo.

Nella denuncia dei redditi, tra gli sconti fiscali per la casa si possono anche scaricare, sempre nella misura del 19%, gli interessi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari, stipulati prima del 1993, per l’acquisto di altri immobili. Sono detraibili nella misura del 19%, su un importo massimo di 2.582,28 euro anche gli interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale.

Detrazione fiscale sui canoni di locazione Chi non può permettersi un mutuo e vive in affitto può scaricare nella dichiarazione dei redditi i canoni di locazione. La detrazione fiscale in tal caso ha misure diverse a seconda del tipo di contratto stipulato:

-detrazione fiscale per locazione a canone libero: lo sconto fiscale varia tra 150 e 300 euro a seconda del reddito dell’inquilino che deve essere ricompreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Se il reddito complessivo supera quest’ultima cifra non spetta alcuna detrazione -detrazione fiscale per i giovani: l’inquilino con età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipula un contratto di locazione per l’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ha diritto ad una detrazione pari a 991,60 euro. Il beneficio spetta per i primi tre anni a patto che l’abitazione locata sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati e il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro. -detrazione per locazione a canone convenzionato: i contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale possono fruire di una detrazione fiscale pari a 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e a 247,90 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non a 30.987,41 euro. -detrazione per chi si trasferisce per motivi di lavoro: il lavoratore che ha trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo e ha stipulato un contratto di locazione, può fruire dello sconto fiscale di 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro. -detrazione fiscale per inquilini di alloggi sociali: i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale fruiscono di una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro e 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 ma non i 30.987,41 euro. -detrazione per studenti universitari fuori sede: gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 km, possono fruire di un’agevolazione fiscale nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

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